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Addetto PRIMO SOCCORSO (16 ORE) - AZIENDE GRUPPO A
Addetto PRIMO SOCCORSO (16 ORE) - AZIENDE GRUPPO A
Offerta valida fino al 14 Giugno 2024
Iva esente
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
DURATA: Aula 16 ore + Pratica
AGGIORNAMENTO
L'aggiornamento è previsto ogni 3 anni.
DESCRIZIONE
Ogni datore di lavoro è obbligato dalla legge ad assicurare a tutti i propri lavoratori, dipendenti oppure ‘atipici’, il mantenimento della loro salute e della loro integrità psico-fisica all’interno dei luoghi di lavoro.
Per sottolineare la centralità dei lavoratori, il nuovo Testo Unico ha ribadito la fondamentale importanza della informazione e della formazione dei lavoratori, cioè l’aggiornamento, la preparazione e l’addestramento specifico dei lavoratori sulle norme di sicurezza.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri di addetto al primo soccorso aziendale (pronto soccorso) purché abbia frequentato una specifico corso di formazione.
L’obbligo della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica a tutte le aziende che abbiano anche un solo lavoratore dipendente o assimilabile, quindi anche ai soci prestatori di lavoro in società, associazioni e cooperative, agli apprendisti, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, agli studenti che frequentano laboratori, a chi effettua stage presso un’Azienda, etc.
L’obbligo del datore di lavoro non si limita alla consegna di un opuscolo illustrativo: il lavoratore deve essere messo in condizioni di capire l’importanza del modo di lavorare in sicurezza per la tutela della propria integrità fisica e di quella dei colleghi.
L’Addetto al Primo Soccorso è una figura obbligatoria per tutte le aziende con almeno un dipendente o un socio lavoratore.
Le Aziende ovvero le unità produttive sono classificate in tre gruppi A-B-C, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio presenti.
Gli argomenti trattati dal corso primo soccorso aziendale riguardano l'attuazione dei primi interventi di soccorso, le conoscenze generali sui traumi e le patologie specifiche dell'ambiente di lavoro, allo scopo di fornire le conoscenze necessarie per attuare le azioni previste in situazioni di emergenza a fronte di un successivo intervento medico.
Aziende del Gruppo A
• Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
• Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno (clicca sul collegamento per consultare la tabella). Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
• Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.